Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il Consiglio direttivo provvede:
- a)all'amministrazione economica dell'Istituto colle somme che esige dal Governo, dal comune e dalla provincia a trimestri anticipati presentando i bilanci preventivo e consuntivo alle tre Amministrazioni interessate;
- b)all'ordinamento e direzione generale degli studi, sentito il parere dei Consigli di Facolta' e conforme all'art. 5;
- c)all'assegnazione degli emolumenti personali, che sia reputato conveniente di accordare ad alcuni titolari;
- d)al reparto annuo della dote generale dell'Istituto fra le sue Facolta';
- e)all'erogazione della somma di lire 65,000 prevista dall'art. 22;
- f)alla determinazione di tasse scolastiche pei corsi di perfezionamento.
Testo in vigore dal 6 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
