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I professori dell'Istituto avranno gli aumenti quinquennali sugli stipendi come nelle Universita'. La maggiore spesa che ne verra' in conseguenza sara' ripartita fra le Amministrazioni interessate in ragione del contributo alla somma stanziata pel mantenimento dell'Istituto, ai termini del precedente art. 3, ferme pero' stando le disposizioni dell'art. 28 della legge 19 luglio 1909, n. 496.
Testo in vigore dal 6 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
