Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gl'interessi dei mutui eventualmente contratti dagli enti di cui all'art. 1, per provvedere al pagamento dei loro contributi saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e quelli contratti dai comuni non saranno computati per gli effetti dell'art. 179 della vigente legge comunale e provinciale.
Testo in vigore dal 6 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
