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[1]Una Commissione composta del rettore della Universita', che la presiede, di tre professori dell'Universita' designati ogni biennio dal Consiglio accademico, del presidente della Deputazione provinciale di Padova, del sindaco di Padova, di tre delegati degli altri enti indicati nell'art. 1, da nominarsi ogni due anni dai rappresentanti legali degli enti stessi convocati dal rettore dell'Universita', dell'intendente di finanza e dell'ingegnere capo del locale ufficio del Genio civile, decidera' sull'ordine dei lavori e sulle possibili varianti che risultassero necessarie, provvedera' senz'uopo di autorizzazioni ministeriali, ne' di approvazioni o pareri, preventivi o successivi, dei corpi tecnici e consultivi dello Stato, alla compilazione ed alla definitiva approvazione dei progetti, all'espropriazione o all'acquisto delle aree, all'esecuzione dei lavori ed ai pagamenti di ogni genere.
[2]I pagamenti delle opere e dei lavori eseguiti avranno luogo previo regolare collaudo, a cui procedera' l'Ispettorato compartimentale del Genio civile.
[3]La Commissione avra' anche facolta' di contrarre mutui per le somme occorrenti per la celere esecuzione dei lavori. Gli atti e i contratti di competenza della Commissione non vanno soggetti al preventivo riscontro della Corte dei conti, ne' del Consiglio di Stato. Tali atti, compresi quelli di trapasso delle proprieta' sono sottoposti rispetto alle tasse di registro e bollo, alle norme stabilite per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato e considerati come fatti nell'interesse dello Stato.
[4]La Commissione presentera' annualmente al Ministero dell'istruzione pubblica ed agli enti interessati il rendiconto della gestione dei fondi da essa amministrati con documenti relativi.
Testo in vigore dal 6 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
