Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1913 al 16 dicembre 2009. 90 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il Consorzio consegnera' i nuovi edifici ai singoli Istituti che dovranno occuparli man mano che saranno ultimati e collaudati. Il consorzio cessera' e sara' sciolto dopo compiuta la liquidazione finale delle opere di costruzione, contemplate nella presente convenzione, liquidata la relativa gestione finanziaria e presentato il rendiconto finale al comune e al Governo.
tolto: In nessun caso pero', e per nessuna ragione, lo Stato potra' essere chiamato a rispondere delle maggiori spese che, oltre a quelle della presente convenzione e da qualsiasi causa dipendenti, si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori.aggiunto: Allegato B-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-22;856~allegato-b-art10 · fonte del testo
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