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[1]I contributi a carico dei Comuni e delle Provincie interessate saranno corrisposti in annualita' comprensive di una quota di contributo e di interessi non superiori al 4 per cento. Il numero di tali annualita' sara' uguale a quello determinato pel contributo dello Stato.
[2]I contributi dei detti enti saranno fissati invariabilmente nell'atto di concessione in proporzione della spesa risultante dai progetti delle opere regolarmente approvati con l'aggiunta della medesima percentuale per spese generali e impreviste stabilita pel contributo a carico dello Stato.
Testo in vigore dal 31 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
