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Il Governo ha sempre la facolta' di riscattare in tutto od in parte le annualita' stabilite per il pagamento del suo contributo nella spesa di ciascuna bonifica, pagando il capitale corrispondente alle annualita' stesse depurato degl'interessi non maturati.
Testo in vigore dal 31 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
