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[1]Le rimanenze degli stanziamenti stabiliti dalle leggi 16 maggio 1901, n. 176, 28 giugno 1906, n. 260, 16 giugno 1907, n. 355 e dello stanziamento stabilito dall'art. 5 della legge 13 giugno 1910, n. 306, per l'esercizio 1910-911, debitamente accertato all'entrata in vigore della presente legge, saranno previa deduzione della somma occorrente a liquidare gli impegni derivanti alle suddette leggi 1901, 1906, 1907, e dagli articoli 5 e 6 della legge 1910, devolute in favore delle Casse degli invalidi della marina mercantile e del fondo invalidi di Venezia.
[2]Negli impegni di cui al precedente comma, non sono compresi i premi di navigazione dovuti a senso dell'art. 4 della legge 16 maggio 1901, n. 176, per viaggi eseguiti posteriormente alla entrata in vigore dalla presente legge.
Testo in vigore dal 25 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
