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[1]Salvo il diritto di opzione concesso dall'articolo 6 della legge 13 giugno 1910, n. 306, per le navi a vapore, in ferro od acciaio, dichiarate ed impostate dai cantieri nazionali dal 1° luglio 1910 in poi, per le altre navi in corso di costruzione alla entrata in vigore della presente legge sono concessi i compensi daziari, di costruzione e il trattamento dell'importazione in franchigia di dazio stabiliti dalla legge stessa.

[2]Per le macchine, le caldaie e gli apparecchi ausiliari di bordo in corso di costruzione alla entrata in vigore della presente legge, o che ultimati a quella data, non siano ancora stati sistemati a bordo, sono pagati i compensi stabiliti dagli articoli 5 e 6 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

Testo in vigore dal 25 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-13;745~art22 · fonte del testo

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