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[1]La meta' del tempo trascorso in servizio dagli inscritti della leva di mare nel Corpo Reale equipaggi durante il primo periodo della ferma e in occasione della loro chiamata alle armi, sara' valutato dalle Amministrazioni delle Casse degl'invalidi e del Fondo invalidi di Venezia come navigazione eseguita con retribuzione alle Casse ed al Fondo suddetti, cui lo Stato dovra' corrispondere il montare di tale retribuzione, senza ritenuta sulla paga degl'inscritti summenzionati.

[2]Sara' stanziata nel bilancio del Ministero della marina la somma annua di lire 80,000 da ripartirsi fra le Casse ed il fondo invalidi piu' bisognosi, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile.

[3]Resta abrogato l'art. 46 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

Testo in vigore dal 25 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-13;745~art20 · fonte del testo

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