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Quando la somma di lire 6,200,000 si dimostrasse insufficiente a provvedere a tutti gli impegni accennati nel primo comma dell'articolo 17, il Governo del Re dovra', con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, ridurre la quantita' di tonnellate di stazza lorda ammesso secondo l'art. 13 a fruire dei compensi daziari e di costruzione.
Testo in vigore dal 25 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
