Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'ordine di precedenza per la concessione dei compensi daziari, di costruzione e di riparazione stabiliti dalla presente legge e per la concessione dei premi di navigazione in dipendenza dell'art. 4 della legge 16 maggio 1901, n. 176, e' determinata dalla data in cui i documenti per le rispettive liquidazioni sono giunti al Ministero, purche' riconosciuti regolari.
[2]Per i compensi daziari e di costruzione di scafi si tiene inoltre conto della data in cui ciascuna nave sia compiuta e pronta a prendere il mare per l'esercizio del traffico, e per i compensi di costruzione di macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari della data in cui il loro collocamento a bordo sara' ultimato.
[3]Per i compensi e premi, il cui pagamento venga trasportato all'esercizio od agli esercizi successivi a quello in cui sono liquidati, non e' dovuto alcun interesse.
Testo in vigore dal 25 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
