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[1]Il totale generale degli stanziamenti per provvedere al pagamento dei premi di navigazione dipendenti dall'articolo IV della legge 16 maggio 1901, n. 176, al pagamento dei compensi daziari, di costruzione e di riparazione stabiliti dalla presente legge e delle spese di vigilanza per i lavori relativi, non potra' mai superare la somma di lire sei milioni e duecentomila per ogni esercizio finanziario dal 1911-912 al 1925-926.
[2]Negli esercizi successivi lo stanziamento annuo sara' in ragione degli impegni assunti con la presente legge, senza per altro poter superare la somma di lire sei milioni e duecentomila fissata dal precedente comma.
[3]Le rimanenze degli stanziamenti come le eccedenze delle liquidazioni si riporteranno da un esercizio all'altro incominciando da quelle dell'esercizio 1911-912.
[4]Per l'esercizio 1911-912, in dipendenza del disposto del primo comma del presente articolo, sara' con decreto del ministro del tesoro, provveduto a variare la denominazione del capitolo 47: «Compensi di navigazione e premi di costruzione», ecc. dello stato di previsione del Ministero della marina per l'esercizio medesimo, o ad integrarne in lire 6,200,000 l'attuale assegnazione di lire 4,000,000.
Testo in vigore dal 25 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
