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[1]I compensi daziari e di costruzione per le navi a vapore a scafo metallico, le draghe ed i rimorchiatori pontati, possono essere concessi ad una quantita' non maggiore di 40 mila tonnellate di stazza lorda per ogni esercizio finanziario fino alla scadenza della presente logge e cosi' per un totale massimo di 600 mila tonnellate di stazza lorda.

[2]Le eccedenze o le deficienze nelle costruzioni di un esercizio, rispetto alla produzione stabilita dal primo comma del presente articolo, sono riportate rispettivamente in diminuzione od in aumento della produzione assegnata all'esercizio ed agli esercizi successivi.

Testo in vigore dal 25 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-13;745~art13 · fonte del testo

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