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L'esenzione temporanea dall'imposta stabilita pei fabbricati nuovi dall'art. 18 della legge 26 gennaio 1865, N. 2136, e' estesa a cinque anni ai fabbricati, costruzioni e ricostruzioni rese necessarie dai lavori di risanamento indicati nel progetto speciale approvato col R. decreto 22 luglio 1887, N. 4794 (Serio 3ª).
Testo in vigore dal 23 aprile 1889 al 16 dicembre 2009
