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Il Governo avra' facolta' di approvare con R. decreto e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 87 della citata legge 25 giugno 1865 le parziali modificazioni al piano suddetto, che venissero dal comune riconosciute opportune nello sviluppo della sua attuazione.
Testo in vigore dal 23 aprile 1889 al 16 dicembre 2009
