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[1]Il Comune potra' espropriare i fondi destinati alla fabbricazione ed ai giardini, quando il proprietario non abbia, entro il termine di tre anni dall'apertura delle strade designate nel piano, compiuti i lavori di costruzione.

[2]Uguale facolta' spettera' al Comune quando i comproprietari di uno dei detti fondi non si sieno posti d'accordo per la cessione delle rispettive quote di proprieta' a persona che assuma l'obbligo di costruire, o per la costruzione in comune dell'edificio, ed i lavori non sieno stati effettivamente compiuti nel termine di sei anni.

Testo in vigore dal 6 agosto 1895 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1895-08-01;466~art3 · fonte del testo

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