Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1895 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Comune potra' espropriare i fondi destinati alla fabbricazione ed ai giardini, quando il proprietario non abbia, entro il termine di tre anni dall'apertura delle strade designate nel piano, compiuti i lavori di costruzione.
[2]Uguale facolta' spettera' al Comune quando i comproprietari di uno dei detti fondi non si sieno posti d'accordo per la cessione delle rispettive quote di proprieta' a persona che assuma l'obbligo di costruire, o per la costruzione in comune dell'edificio, ed i lavori non sieno stati effettivamente compiuti nel termine di sei anni.
Testo in vigore dal 6 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
