Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 dicembre 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli assuntori che si volessero valere della facolta' di emettere titoli di obbligazione a norma degli articoli 7 della legge 30 giugno 1912, n. 685, e 6 di quella in pari data, n. 686, oltre al vincolo della sovvenzione di che negli articoli 8 della prima di esse e 7 della seconda, che sara' per essi obbligatorio, dovranno assoggettare a vincolo di pegno, per garanzia dello Stato e dei possessori di obbligazioni per la valuta complessiva della emissione, tutti i loro piroscafi a mano a mano che saranno costruiti od acquistati ed interamente liberati dal privilegio del venditore, di cui al n. 12 dell'art. 675 del codice di commercio; e dovranno assicurarli in conformita' del capoverso dell'art. 7 del rispettivo capitolato, per restare vincolata al pegno anche la eventuale relativa indennita'. I piroscafi in tal guisa da vincolarsi dovranno essere liberi da qualunque credito della natura di quelli indicati nel numero 13 dell'art. 675 del codice di commercio.
[2]L'emissione delle obbligazioni dovra' essere di volta in volta autorizzata dal Ministro della marina dopo l'accertamento delle suddette garanzie.
[3]Anno per anno sara' annotata la riduzione della somma garantita dal pegno in quella misura che verra' determinata dal ministro della marina, a suo insindacabile giudizio, avuto riguardo anche al pagamento delle obbligazioni estratte a norma del piano di ammortamento.
[4]Il ministro della marina, con giudizio insindacabile, potra' esentare dal pegno, sia inizialmente, sia in seguito della suddetta riduzione, uno o piu' piroscafi, quando la garanzia presentata dagli altri fosse esuberante.
[5]Gli atti di costituzione del pegno saranno soggetti alla tassa fissa di registro di una lira.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1912 al 16 dicembre 2009
