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[1]Gli assuntori dei gruppi di linee contemplate nella presente legge come pure quelli del I gruppo (Tirreno superiore) gia' aggiudicato in base alla legge del 30 giugno 1912, n. 685, hanno facolta' per la prima attuazione dei servizi e per assicurare la esecuzione di essi, di chiedere, ove non intervenga accordo fra le parti, la espropriazione di tutti o di parte dei piroscafi di eta' superiore ai dodici anni adibiti alle linee attualmente esercitate dalla Societa' nazionale di servizi marittimi, e che a giudizio del ministro della marina sieno ritenuti corrispondenti a quelle del gruppo da essi assunto.
[2]Il ministro della marina, riconosciuta la opportunita' della richiesta, per assicurare il pubblico servizio, dichiarera' con decreto Ministeriale essere luogo alla espropriazione dei piroscafi, la cui richiesta sia collo stesso decreto accolta.
[3]Il prezzo dei piroscafi sara' determinato da un collegio peritale composto di cinque membri, dei quali due nominati dal nuovo assuntore, due dalla Societa' nazionale di servizi marittimi ed il quinto, in caso di disaccordo fra le parti, dal presidente della Corte di cassazione di Roma, sull'analoga richiesta di una delle parti stesse.
[4]Contro i provvedimenti preaccennati del ministro della marina e contro le operazioni e determinazioni del collegio dei periti non e' ammesso alcun reclamo ne' in via ordinaria ne' in via straordinaria giudiziale od amministrativa.
[5]L'assuntore s'intendera' aggiudicatario del piroscafo oggetto della stima preaccennata e ne assumera' il possesso appena pagato o depositato il relativo prezzo.
[6]Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri ed il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme regolatrici della espropriazione suaccennata.
[7]La presente disposizione di legge non deroga al disposto dell'art. 19 del capitolato pei gruppi I, II e III e dell'art. 17 del capitolato per le linee celeri dell'Egitto.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1912 al 16 dicembre 2009
