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[1]L'asta per l'aggiudicazione delle linee dei gruppi II e III e di quelle postali celeri per l'Egitto, di cui agli articoli precedenti, sara' fatta sulla base delle sovvenzioni stabilite all'articolo 1 entro un mese dalla promulgazione della presente legge.
[2]L'aggiudicazione sara' definitiva al primo incanto, osservandosi nel rimanente le condizioni stabilite per l'asta dalle leggi 30 giugno 1912, nn. 685 e 686.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1912 al 16 dicembre 2009
