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[1]Per la esecuzione della presente legge verra' inscritta nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina e per gli esercizi finanziari dal 1913-914 al 1922-923 la somma di lire 12.940.000 e per gli esercizi finanziari dal 1923-924 al 1927-928 la somma di L. 3.250.000 salvo le eventuali riduzioni dipendenti dalle aggiudicazioni alle aste di cui all'art. 4 della presente legge.
[2]Con decreto del ministro del tesoro le somme anzidette saranno ripartite fra i competenti capitoli dello stato di previsione suaccennato.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1912.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Giolitti - Facta - Tedesco - Leonardi-Cattolica - Sacchi - Nitti - Calissano.
[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1912 al 16 dicembre 2009
