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[1]L'anticipazione di cui al precedente articolo e' estinguibile in quindici annualita' uguali posticipate di lire 332,782.07 ciascuna, comprendenti capitale ed interesse al saggio del 4 per cento e pagabili entro il mese di dicembre di ognuno degli anni dal 1913 al 1927.
[2]Sulle somme che verranno somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti durante il 1912, sara' corrisposto il solo interesse, nell'anzidetta misura, dalla data di ogni mandato, al 31 dicembre successivo.
[3]La somma occorrente, per pagare alla Cassa dei depositi e prestiti le 15 annualita' e gli anzidetti interessi, sara' inscritta, con decreto del ministro del tesoro, nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi, a cominciare dall'esercizio 1911-912.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Racconigi, addi' 21 luglio 1911.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]CALISSANO.
[8]Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
Testo in vigore dal 28 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
