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[1]Nei casi d'infezioni di limitata superficie o d'infezioni minaccianti estesi territori vitali ancora immuni, il Ministero di agricoltura puo' nominare, su proposta della Deputazione provinciale, una Commissione locale composta di cinque membri, di cui uno scelto dal Ministero di agricoltura, uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Deputazione provinciale, uno dal Consorzio antifillosserico ed uno dai viticoltori del Comune o dei Comuni ove si e' riscontrata la infezione.

[2]Spetta a questa Commissione di decidere il metodo di difesa da adottare e i lavori da eseguire. Ad essa il Ministero puo' delegare la facolta' di eseguire le distruzioni delle zone infette e di quelle di sicurezza.

[3]Nelle province ove funzionano i Consorzi antifillosserici, la Commissione provinciale assume i poteri suindicati. Prenderanno parte alle sue deliberazioni il presidente del Consorzio del territorio infetto o il consigliere provinciale del mandamento interessato.

[4]Le spese necessarie per tale distruzione sono anticipate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, ma ricadono, per quattro decimi, a carico della provincia, per un decimo a carico del consorzio antifillosserico e per cinque decimi a carico dello Stato.

[5]Il rimborso delle quote dovute al tesoro dalla Provincia e dal Consorzio avra' luogo mediante delegazioni rilasciate sui rispettivi esattori.

Testo in vigore dal 19 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

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