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[1]Per far fronte alle spese previste dall'art. 2 della presente legge, nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio relativo all'esercizio 1913-914, sara' inscritta in apposito capitolo, 52-bis, la somma di L 192.000, che sara' aumentata di L. 192,000, por ogni esercizio successivo, sino a che la somma complessiva di L. 1.536.000, sia raggiunta.
[2]Per la spesa prevista dall'art. 4, a partire dall'esercizio 1913-914, lo stanziamento corrispondente al capitolo 50 dall'esercizio 1912-913 del bilancio della spesa per il Ministero di agricoltura, industria e commercio sara' portato a 450.000 lire.
Testo in vigore dal 19 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
