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Per il periodo di tre anni dalla promulgazione della presente legge, la Federazione i Consorzi possono ottenere, dal Ministero, di agricoltura, industria e commercio il rimborso, sino alla concorrenza di due terzi della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del legno americano da distribuire ai consorziati per la ricostituzione delle vigne reso improduttivo dalla fillossera.
Testo in vigore dal 19 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
