Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Con regolamenti da approvarsi con decreti Reali, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilito le norme per le ammissioni, per le nomine e per le promozioni di grado e di classe del personale compreso nelle tabelle A, B, D, E e per l'assegnazione del personale stesso ai vari rami di servizio delle gabelle.
[2]Al conferimento degli impieghi di aiutante nelle dogane e di verificatore in servizio delle tasse di fabbricazione non sono applicabili le disposizioni dell'art. 20 della legge 6 luglio 1911, n. 683.
[3]Ai sottufficiali del corpo della guardia di finanza e' riservato un quarto dei posti che si rendano vacanti nell'ultima classe degli aiutanti di dogana. Col regolamento verranno stabilite le condizioni e le norme per il conferimento dei posti compresi nel detto limite.
[4]Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 37, lettera d) della legge 14 luglio 1906, n. 167.
[5]E' prorogata di un biennio la facolta' accordata al Governo dalla legge 13 luglio 1911, n. 731, di assumere senza esame gli ingegneri occorrenti per l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza, purche' gli aspiranti non abbiano superato i ventinove anni di eta', e siano stati classificati in ordine di merito nella prima meta' dei laureati in ingegneria civile o industriale.
[6]Agli effetti del primo comma dell'art. 4 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato col R. decreto del 22 novembre 1908, n. 693, la promozione da ufficiale aggiunto a ufficiale nelle dogane e' considerata come promozione di classe.
Testo in vigore dal 14 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
