Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Con decreto Reale saranno stabilite le norme che, nella prima attuazione delle tabelle organiche, di cui all'art. 1, saranno da osservare per l'assegnazione del personale attuale nei nuovi ruoli.
[2]Con le dette norme potra' essere provveduto nell'interesse dei servizi:
- a)a coprire i posti dei gradi superiori nei diversi ruoli con promozioni a scelta fra i funzionari dello stesso ruolo senza riguardo al grado ed alla classe o col passaggio dall'una all'altra categoria con stipendio non inferiore a quello di cui l'impiegato e' fornito;
- b)al passaggio dall'uno all'altro dei gradi o dei ruoli delle dogane, degli ispettori superiori, dei verificatori in servizio delle tasse di fabbricazione, dei commessi e del meccanico dei laboratori chimici delle gabelle, purche' i funzionari passati ad altro grado o altro ruolo conseguano nel nuovo uno stipendio uguale a quello di cui sono forniti o immediatamente superiore. Ove nel nuovo grado o nel nuovo ruolo non siano posti vacanti, gl'impiegati che fanno il passaggio potranno esservi assegnati in soprannumero, lasciando vacanti nel grado o nel ruolo dal quale provengono, altrettanti posti con stipendio eguale a quello ad essi attribuito nel nuovo grado o nuovo ruolo;
- c)a stabilire le condizioni a cui dovranno subordinarsi le promozioni ai gradi superiori di nuova istituzione, le promozioni dipendenti dall'aumento di posti nelle classi superiori, ed il conseguimento di aumenti di stipendio superiori alle L. 1000.
Testo in vigore dal 14 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
