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Sono estese alle strade provinciali di I e II serie, autorizzate colle leggi 27 giugno 1869 n. 5147, e 30 maggio 1875 n. 2521, le disposizioni della legge 23 luglio 1881 n. 333, concernenti la costruzione delle strade da parte delle provincie interessate.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1892 al 16 dicembre 2009
