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[1]In corrispondenza delle variazioni arrecate dalle presenti disposizioni alla spesa degli esercizi predetti per le strade comprese nell'elenco III della legge 23 luglio 1881 n. 333, costruite direttamente dallo Stato, verranno inscritte nel bilancio dell'entrata, per rimborso dovuto, dalle provincie interessate, le seguenti somme invece di quelle portato dalla legge 30 dicembre 1888 n. 5875:
[2]Nel bilancio 1892-93 lire 1,208,675;
[3]Nel bilancio 1893-94 lire 1,050,865.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1892 al 16 dicembre 2009
