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[1]La ripartizione dei fondi di cui nella legge 30 dicembre 1888 numero 5875, coll'aggiunta di quelli autorizzati col precedente art. 1°, sara' fatta per il biennio 1892-93 e 1893-94 in conformita' all'annessa tabella B, ritenendone l'ammontare complessivo:
[2]Per il 1892-93, lire 9,480,850;
[3]Per il 1893-94, lire 9,983,040.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1892 al 16 dicembre 2009
