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[1]Allegato alla legge n. 735.
[2]Decreto Reale 15 novembre 1892 n. 674.
[3]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Viste le leggi 30 marzo 1862 n. 517, 27 luglio 1862 n. 729, 27 giugno 1869 n. 5147, 30 maggio 1875 n. 2521, 23 luglio 1881 n. 333, elenchi II e III annessi alla tabella B, 9 luglio 1883 n. 1506, 30 dicembre 1888 n. 5875 e 14 giugno 1891 n 275;
[6]Sentito il Consiglio dei Ministri;
[7]Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato pel Tesoro, interim delle Finanze;
[8]Abbiamo decretato e decretiamo:
[9]Art. 1.
[10]In aggiunta alle somme autorizzate dalla legge 30 dicembre 1888 n. 5875, modificata coll'altra del 14 giugno 1891 n. 275, per la costruzione di strade nazionali e provinciali, e' approvata quella di lire 9,048,240, ripartita tra le diverse opere, come dalla qui unita tabella A.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1892 al 16 dicembre 2009
