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[1]E' autorizzata l'assegnazione di L. 80,000 per provvedere a spese d'indennita' e di compensi per lavori straordinari concernenti la compilazione delle attestazioni dei casellari giudiziari del Regno, necessari alla formazione delle nuove liste elettorali amministrative, nonche' il riordinamento dei casellari giudiziari medesimi.
[2]L'Indicata somma verra', con decreto del ministro del tesoro, stanziata in apposito capitolo da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-914.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 2 luglio 1914.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Rubini.
[7]Visto, Il guardasigilli: Dari.
Testo in vigore dal 6 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
