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[1]E' data facolta' al Governo di disporre che una somma non superiore alle assegnazioni dei capitoli nn. 126 e 127 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-1914, in complessive L. 29.432.560, venga prelevata per essere inscritta nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'esercizio finanziario 1912-913.
[2]Le variazioni all'uopo occorrenti negli stati di previsione della spesa del Ministero della marina per gli esercizi finanziari 1912-913 e 1913-914 saranno apportate con decreto del ministro del tesoro.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1912.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Tedesco.
[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1912 al 16 dicembre 2009
