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[1]E' autorizzata la diminuzione di L. 100.000 allo stanziamento del capitolo n. 84: «Aumento e miglioramento della produzione degli animali bovini, ovini e suini; incremento dell'avicoltura; depositi di animali miglioratori e stazioni zootecniche; incoraggiamenti all'industria del caseificio; esperimenti sul bestiame e sull'apicoltura; libri genealogici per gli animali (stud-book e herd-book)» dello stato di previsione medesimo.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 luglio 1914.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Rubini.
[6]Visto, Il guardasigilli: Dari.
Testo in vigore dal 6 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
