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[1]E' autorizzata l'esecuzione delle spese seguenti a carico degli stanziamenti di bilancio dei rispettivi capitoli:
[2]Cap. n. 24. - Stipendi a due agenti di 1ª classe (L. 2400 ciascuno); a quattro agenti di 2ª classe (L. 2000 ciascuno) e a due sotto agenti (L. 1600 ciascuno) dei depositi d'allevamento cavalli e relativi aumenti sessennali, L. 16,200 (a calcolo).
[3]Cap. n. 30. - Spesa per l'aumento nell'organico degli ufficiali dei carabinieri Reali, di un maggiore, un capitano ed un tenente a decorrere dal 14 marzo 1909, L. 6000 (a calcolo).
[4]Cap. n. 36. - Compensi al personale della farmacia centrale militare nei casi di lavori eccezionali, L. 2200 (a calcolo).
[5]Acquisto di materiale per il servizio sanitario di presidio, L. 5000.
[6]Cap. n. 48. - Assegni per un addetto militare a Madrid, accreditato presso i Governi spagnuolo e portoghese, L. 20,000 (a calcolo).
[7]Cap. n. 51. - Soprassoldo ai militari delle compagnie di sussistenza addetti ai forni, L. 8000 (a calcolo).
[8]Cap. n. 55. - Spese varie inerenti all'istruzione degli ufficiali che prendono parte alle corse militari e concorsi ippici (affitto di ippodromi, piste di corse, costruzione di ostacoli, ecc.), L. 2000 (a calcolo).
[9]Spesa di rappresentanza della scuola di cavalleria (distaccamento di Tor di Quinto), L. 1000.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data, a Roma, addi' 11 luglio 1909.
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]CARCANO.
[14]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 14 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
