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[1]Alla somma complessiva di spese effettive consolidate risultanti dalle disposizioni in vigore e da quelle del precedente articolo, e' aggiunta la maggiore assegnazione di 6.500.000 lire per l'aumento della forza del corpo R. equipaggi, per gli armamenti navali, per i combustibili ed i materiali di consumo e munizionamento, per i servizi semaforici, radiotelegrafici ed aeronautici, e per la manutenzione del naviglio.
[2]Tale maggiore assegnazione sara' inscritta con decreto del ministro del tesoro nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913, nei capitoli gia' esistenti o in altri da istituirsi.
[3]Per le spese indicate nel presente articolo potranno essere proposte, con gli stati di previsione della spesa per gli esercizi finanziari dal 1913-914 in poi, maggiori assegnazioni nella parte ordinaria del bilancio in aggiunta alla somma complessiva di spese effettive consolidate consentite dalle vigenti disposizioni.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 23 giugno 1912.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Leonardi-Cattolica - Tedesco.
[8]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 28 giugno 1912 al 16 dicembre 2009
