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Agli stanziamenti straordinari stabiliti dal 3° capoverso dell'art. 1 della legge 2 luglio 1911, n. 630, e' portato l'aumento di 15.000.000 di lire da inscriversi mediante decreto del ministro del tesoro nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913.
Testo in vigore dal 28 giugno 1912 al 16 dicembre 2009
