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Sono autorizzate le seguenti assegnazioni straordinarie inscritte agli appositi capitoli dello stato di previsione predetto, compresi nella tabella B, annessa alla presente legge:
- a)L. 15.000, per saldo di spese residue riguardanti spese d'ufficio dell'esercizio 1919-920;
- b)L. 10.000.000, per saldo di spese residue riguardanti assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermita' ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A, annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7), dell'esercizio 1919-920;
- c)L. 1.500.000 per spese relative al funzionamento della Commissione interalleata per la navigazione nell'Alto Danubio, in Budapest.
Testo in vigore dal 19 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
