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[1]E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 82.000 da inscriversi al capitolo n. 65-VII «Spese per completare la costruzione e l'arredamento degli edifici ad uso delle regie rappresentanze in Pietroburgo, Sofia e Madrid» dello stato di previsione della spesa del ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-912.
[2]Per tutti gli atti riguardanti le spese di cui sopra il Governo del Re e' autorizzato a derogare dalle norme vigenti in materia di contabilita' e di opere pubbliche.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 4 aprile 1912.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Tedesco.
[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 9 aprile 1912 al 16 dicembre 2009
