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[1]E' autorizzata la spesa di L. 50.000 per missioni, verifiche particolari e prestazioni d'opera allo scopo di eseguire studi, lavori ed indagini inerenti alla scoperta ed alla valutazione dei redditi soggetti alle imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati ed al migliore accertamento dei redditi stessi.
[2]Detta somma verra', con decreto del ministro del tesoro, inscritta in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-914.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 4 giugno 1914.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Rubini.
[7]Visto, Il guardasigilli: Dari.
Testo in vigore dal 9 giugno 1914 al 16 dicembre 2009
