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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sono approvati i seguenti stanziamenti nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92, cioe':
- a)lire 49,187.01 ad un nuovo capitolo col n. 58quater e colla denominazione «Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi sui residui del capitolo n. 10 - Corpi di fanteria»;
- b)lire 388,668.86 ad un nuovo capitolo col n. 58quinquies e colla denominazione «Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi sui residui del capitolo n. 26 - Indennita' di viaggio per l'esercito permanente, pei personali civili, pei movimenti collettivi della milizia mobile e spese varie di trasporto»;
- c)lire 2,208,149.45 ad un nuovo capitolo col n. 58 sexies e colla denominazione «Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi sui residui del capitolo n. 41 - Spese pei distaccamenti d'Africa».
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 5 marzo 1893.
[10]UMBERTO.
[11]Grimaldi.
[12]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
Testo in vigore dal 10 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
