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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sono approvati i seguenti stanziamenti nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanizario 1891-92, cioe':
- a)lire 704.64 ad un nuovo capitolo col n. 248quinquies e colla denominazione «Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi sui residui del capitolo n. 31 - Opere idrauliche di 1ª categoria - Assegni ai custodi, guardiani e manovratori»;
- b)lire 3004.52 ad un nuovo capitolo col n. 248sexies e colla denominazione «Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi sui residui del capitolo n. 35 - Opere idrauliche di 2ª categoria - Assegni ai custodi, guardiani e manovratori»;
- c)lire 81.30 ad un nuovo capitolo col n. 248septies e colla denominazione «Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi sui residui del capitolo n. 36 - Opere idrauliche di 2ª categoria - Fitti e canoni».
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 5 marzo 1893.
[10]UMBERTO.
[11]Grimaldi.
[12]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
Testo in vigore dal 10 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
