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[1]I limiti entro i quali, giusta il disposto del secondo comma dell'art. 1° della legge 26 giugno 1912, n. 710, il Governo del Re ha facolta' di determinare le assegnazioni dei vari capitoli della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della guerra sulla somma di lire sessanta milioni, accordata dalla legge stessa sono, pei sotto indicati aggruppamenti, modificati nel modo seguente:
[2]«Armi portatili, mitragliatrici e relative munizioni, accessori, buffetterie e trasporti relativi» da lire sei milioni a lire nove milioni;
[3]«Acquisto di quadrupedi per la cavalleria, artiglieria e le mitragliatrici» da lire cinque milioni a lire due milioni.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 16 luglio 1914.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Rubini.
[8]Visto, Il guardasigilli: Dari.
Testo in vigore dal 20 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
