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[1]Il limite delle somme che il Ministero del tesoro puo' anticipare in conto corrente a quello della marina per il fondo di scorta delle RR. navi e dei corpi a terra e Consigli di amministrazione della R. marina e' elevato durante l'esercizio 1912-913 a L. 8.500.000.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 19 giugno 1913.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 25 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
