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Le somme provenienti da eccedenze di anticipazioni di esercizi scaduti, da versarsi in tesoreria nell'esercizio finanziario 1912-913 per reintegrazione di fondi a favore del bilancio della marina, autorizzate con l'art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 785, saranno imputate fino alla concorrenza di L. 35.000 ad un capitolo da istituirsi con decreto del ministro del tesoro nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-1913, per il pagamento di spese di stampa di pubblicazioni riferibili agli esercizi 1919-911 e retro.
Testo in vigore dal 25 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
