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[1]Il limite massimo dell'annualita' per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1812-913 per i collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1912, n. 1358, e', per il Ministero della guerra, elevato da lire trecentoventicinquemila a lire trocentosettantacinquemila.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 19 giugno 1913.

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Tedesco.

[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 23 giugno 1913 al 4 dicembre 1914

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-19;619~art6 · fonte del testo

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