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[1]Qualora negli esercizi dal 1912-913 al 1916-917 dovesse manifestarsi la necessita' di operare anticipazioni di cassa a beneficio di taluni capitoli della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'ammontare di somme disponibili per i pagamenti su altri capitoli della stessa parte straordinaria, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 23 giugno 1912, n. 710, il ministro del tesoro e' autorizzato a diminuire, con proprio decreto, le assegnazioni dei capitoli che risultassero eccedenti ai pagamenti e ad aumentare quelle dei capitoli che si verificassero deficienti.
[2]All'inizio di ciascun esercizio finanziario sara' provveduto, con decreto del ministro del tesoro, agli spostamenti di fondi tra i capitoli concernenti spese straordinarie militari, necessari por potere effettuare la restituzione al tesoro, nei modi stabiliti dall'art. 3 della legge 23 giugno 1911, n. 562, delle somme nell'esercizio precedente anticipate entro i limiti della spesa straordinaria complessivamente autorizzata per l'esercizio successivo, giusta facolta' consentita dal cennato art. 2 della legge 23 giugno 1912, n. 710.
Testo in vigore dal 23 giugno 1913 al 4 dicembre 1914
