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[1]I limiti entro i quali - giusta il disposto del secondo comma dell'art. 2 della legge 5 luglio 1908, n. 361 - il Governo del Re ha facolta' di determinare le assegnazioni dei vari capitoli della parte straordinaria del bilancio sulla somma di L. 210 milioni, accordata dalla legge stessa, sono, pei sotto indicati aggruppamenti, modificati nel modo seguente:
[2]«Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporto dei medesimi; provviste, impianti, lavori e relativi trasporti per la brigata specialisti e ferrovieri e per le altre specialita' del genio militare» da L. 14 milioni a L. 16.150.000.
[3]«Artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, mitragliatrici, corrispondenti munizionamenti e materiali relativi ai servizi di mobilitazione» da lire 75.000.000 a lire 72.850.000
Testo in vigore dal 23 giugno 1913 al 4 dicembre 1914
