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[1]I limiti entro i quali - giusta il disposto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1909, n. 404, modificato dall'art. 4 della legge 8 maggio 1910, n. 213 - il Governo del Re ha facola' di determinare le assegnazioni dei vari capitoli della parte straordinaria del bilancio sulla somma di lire 125.000.000, accordata dalla legge stessa, sono, pei sottoindicati aggruppamenti, modificati nel modo seguente:
[2]«Armi portatili, mitragliatrici e relative munizioni, accessori, buffetterie e trasporti relativi» da lire 13.000.000 a lire 16.100.000.
[3]«Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporti dei medesimi, provviste, impianti, lavori e relativi trasporti per la brigata specialisti e ferrovieri e per le altre specialita' del genio militare» da lire 11.800.000 a lire 16.600.000.
[4]«Artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna corrispondenti munizionamenti e materiali relativi ai servizi di mobilitazione» da lire 30.000.000 a lire 1.000.000.
[5]«Artiglieria di gran potenza ed armamento delle difese costiere e terrestri, parco d'assedio, materiali provviste e relativi trasporti per le dette artiglierie» da lire 50.000.000 a lire 79.000.000.
[6]«Lavori, provviste e mezzi di trasporto per fortificazioni terrestri e costiere; strade, ferrovie ed opere militari» da lire 14.000.000 a lire 6.100.000.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 4 aprile 1912.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Tedesco.
[11]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 10 aprile 1912 al 16 dicembre 2009
