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E' autorizzata la maggiore assegnazione di lire 300.000 al capitolo n. 131 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» iscritto nello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912, a titolo di reintegrazione di ugual somma prelevata a favore del capitolo n. 74 «Spese per risarcimento di danni» dello stato di previsione del ministero della guerra per l'esercizio stesso.
Testo in vigore dal 10 aprile 1912 al 16 dicembre 2009
